PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le disposizioni di cui all'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, si applicano anche all'Isola d'Elba, nel rispetto di quanto previsto del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, e successive modificazioni. Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 350.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.